Patente Motociclo
PATENTE MOTOCICLO
Può conseguire :
- il candidato che ha compiuto minimo il 16° anno di età la patente A1;
- il candidato che ha compiuto minimo il 18° anno di età la patente A2;
- il candidato che ha compiuto minimo il 21° anno, oppure ha maturato un esperienza biennale (anni 2 ) dal conseguimento della patente A2 già conseguita senza alcuna limitazione, la patente A3;
Si possono condurre: motoveicoli con PESO COMPLESSIVO MASSIMO di 1.300 Kg (motocarri, quadricicli e motocarrozzette con al massimo quattro persone a bordo);
motocicli di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg). L’abilitazione è subordinata all’acquisizione di un’esperienza di almeno due anni su motocicli aventi caratteristiche inferiori, con patente di guida della categoria A. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni, fatto salvo il superamento di una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti; macchine agricole, con velocità fino a 40 Km/h, che non superano i limiti di sagoma e di massa previsti per i motoveicoli e con il solo conducente a bordo; Nel tempo la disciplina inerente le categorie di patenti che consentono la guida di motocicli ha subito notevoli variazioni, soprattutto per l’intervento della normativa nazionale a quella comunitaria; se già possiedi la patente di guida di categoria B o A e vuoi conoscere quale motociclo puoi guidare consulta la Tabella Motocicli
L’Esame di TEORIA dovrà essere effettuato: con il metodo a quiz per il candidato che non ha mai conseguito alcuna patente di guida senza nessun esame teorico per il candidato che è titolare già di patente di guida di altra categoria. Il Foglio Rosa potrà essere richiesto il giorno dopo il compimento del diciottesimo anno di età. Consulta la pagina contenente i requisiti psicofisici minimi necessari per il conseguimento della patente di guida
L’esame di guida e l’esercitazione dovranno essere effettuati:
Le limitazioni previste dall’art. 6, c. 2, DM 8.8.1994 (divieto di condurre motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg per due anni dal conseguimento della patente A, se il candidato non ha almeno 21 anni e sostiene la prova con un motociclo avente almeno 35 kW di potenza) si applicano anche in fase di esercitazione e di esame; pertanto i candidati possono utilizzare esclusivamente motocicli che abbiano le stesse caratteristiche e limiti di quelli che potranno poi condurre una volta conseguito la patente.
L’art. 122, c. 5, del Codice della Strada dispone che le esercitazioni di guida effettuate su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore, sono consentite solo in luoghi poco frequentati. Tale norma va applicata anche agli esami di guida dei candidati al conseguimento della patente A.
E’ previsto che i conducenti disabili possano ottenere la patente speciale di categoria A valida solo per la guida di tricicli e quadricicli a motore, sostenendo la prova pratica su di un veicolo di tali categorie, che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h. Detti veicoli sono esentati dall’obbligo dei doppi comandi.
Il candidato che vuole conseguire l’abilitazione alla guida di un veicolo dotato di cambio manuale, deve effettuare la prova d’esame su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Se si sostiene la prova di guida su un veicolo dotato di cambio automatico, sulla patente verrà apposta specifica annotazione La patente così rilasciata sarà valida solo per la guida di veicoli con cambio automatico.
Ad eccezione delle patenti speciali, non è consentito sostenere la prova d’esame per il conseguimento della patente di categoria A o sottocategoria A1 con un motociclo a due ruote anteriori.
Ecco le modalità di come si svolgerà l’esame pratico (di guida)